Nuove condanne di Poste Italiane per il mancato rimborso di Buoni Fruttiferi Postali

Con l’assistenza della Federconsumatori di Catania, riconosciuto ai risparmiatori il diritto ad avere informazioni dettagliate sui titoli sottoscritti.

Non scatta la prescrizione dei Buoni Fruttiferi Postali se il risparmiatore che lo ha sottoscritto non viene messo, da Poste Italiane, in condizione di conoscere tutte le clausole dei titoli sottoscritti. Lo ha stabilito il Giudice di Pace di Catania, che ha condannato, appunto, Poste Italiane a rimborsare ad un sottoscrittore, a titolo di risarcimento del danno, il valore nominale di 2.500 euro del Buono Postale Fruttifero “a termine”, in suo possesso.

Il risparmiatore, che si era visto negare il rimborso sia del capitale sia degli interessi a causa della prescrizione decennale del titolo, ha chiesto l’assistenza della Federconsumatori di Catania, che, con il supporto dell’avv. Antonio Adalberto Carani, ha citato in giudizio Poste Italiane, lamentando carenze informative che avrebbe dovuto fornire l’azienda.

Il Giudice di Pace ha così disposto il risarcimento in favore del titolare del buono per il danno provocato dalla mancata consegna da parte di Poste Italiane del foglio informativo, nonché per la carente informazione al consumatore sulla scadenza, sulla durata e sul termine di prescrizione del titolo.

Un altro provvedimento analogo è stato ottenuto, dal Giudice di Pace di Acireale, dall’Avv. Daniele Adalberto di Grazia, della sezione Federconsumatori “Etna Sud” di Mascalucia e componente della Consulta Giuridica Nazionale di Federconsumatori. La sentenza ha riguardato un buono postale, acquistato da un risparmiatore nel 1995. Il buono aveva cessato di essere produttivo di interessi e col diritto di riscossione andato in prescrizione. Il giudice, nella condanna al risarcimento del danno patrimoniale di 1.500 euro, anche in questo caso, ha ritenuto responsabile Poste Italiane di non aver adeguatamente informato il risparmiatore, al momento della consegna del titolo, sulle sue caratteristiche peculiari quali la “serie”, la sua durata ed il termine di prescrizione, inducendo in errore il consumatore nel non conoscere i giusti termini e i tempi di riscossione del buono.

Il presidente provinciale di Federconsumatori di Catania, Salvo Nicosia, pone in evidenza che “questa è l’ennesima vittoria di quei risparmiatori che ripongono la loro fiducia, spesso non ripagata, nella bontà dell’investimento con un partner affidabile come dovrebbe essere l’Azienda Poste Italiane”.

“Con queste sentenze, aggiunge Nicosia, i giudici di diversi fori giuridici hanno ritenuto legittimo riconoscere ai risparmiatori anzitutto lo status di consumatori con diritto di tutela”, sottolineando che la qualità di consumatore, riconosciuta nelle due sentenze, è anche il cuore di una recente delibera dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che ha multato Poste Italiane per politiche commerciali scorrette ed ingannevoli, ai sensi degli articoli 21 e 22 del Codice del Consumo, a causa delle carenti informazioni fornite ai risparmiatori, all’atto dell’acquisto dei Buoni Postali, su scadenza, durata e prescrizione dei titoli acquistati”.

Il presidente della Federconsumatori provinciale di Catania, Salvo Nicosia sottolinea infine che “quanto deciso dai giudici, con le loro pronunce, riveste particolare importanza, perché il riconoscimento del risparmiatore quale consumatore – come previsto dalla normativa – obbliga Poste Italiane, al pari degli altri istituti bancari, ad informare correttamente il cliente dell’investimento che sta proponendo, a maggior ragione nel caso dei Buoni Fruttiferi, i quali rientrano nella tipologia di investimento a basso rischio, rivolto ad una tipologia di clientela priva di specifiche competenze in materia finanziaria”.

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