Cattivi pagatori: vittoria di Federconsumatori Catania

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UN DEBITORE NON PUÒ ESSERE BOLLATO COME CATTIVO PAGATORE, SE NON GLI VIENE DATA LA PREVENTIVA POSSIBILITÀ DI PAGARE.


Le banche e le aziende finanziarie non possono segnalare al CRIF (la Centrale rischi finanziari) come inaffidabile, il nome di un debitore, se il cliente non era stato preventivamente avvisato per iscritto e se non gli era stato consentito di regolarizzare la propria posizione debitoria.

Lo ha stabilito il Tribunale civile di Catania, con un’ordinanza del giudice Giorgio Marino, il quale ha chiarito che, nei rapporti con i sistemi informativi gestiti da soggetti 
privati su crediti al consumo e affidabilità e puntualità nei pagamenti, gli intermediari finanziari debbono onorare tale adempimento, come previsto dall’art.125 del Testo unico bancario, nonché dal Codice sulla protezione dei dati personali. L’informativa obbligatoria, secondo il Tribunale, è intesa come preventiva ed è finalizzata a consentire al cliente di approntare i possibili rimedi, in vista del rientro dal proprio debito.

Nella vicenda presa in esame dal Tribunale di Catania, una consumatrice era stata segnalata al CRIF, cioè alla Centrale rischi finanziari, per il mancato pagamento di una somma inferiore a trecento euro, per addebiti derivanti da solleciti telefonici che generavano costi aggiuntivi alle rate di finanziamento.

La consumatrice aveva chiesto la tutela della Federconsumatori “Etna Sud” di Mascalucia, la quale, con l’assistenza dell’avvocato Daniele Di Grazia, consulente e responsabile della Consulta giuridica della Federconsumatori provinciale di Catania, con la procedura d’urgenza prevista dall’art.700 del Codice di procedura civile, ha chiesto il pronunciamento del Tribunale di Catania, che, preliminarmente, ha accolto la necessità dell’urgenza, derivante dalla probabile difficoltà che la consumatrice avrebbe incontrato per poter accedere al credito, a causa della segnalazione del proprio nominativo quale “cattivo pagatore”.

Il tribunale ha quindi ritenuto illegittimo il comportamento dell’Istituto di credito, ordinando l’immediata cancellazione nella CRIF, Centrale rischi finanziari, del nominativo del debitore, e condannando anche l’azienda finanziaria al risarcimento delle spese legali.

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