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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEL RECLAMO SCRITTO, IN SEGUITO AL QUALE E’ POSSIBILE AVVIARE LA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE.
La procedura di conciliazione potrà essere avviata, tramite un’associazione dei consumatori, solo dopo che l’utente abbia inviato un reclamo scritto all’azienda fornitrice di elettricità e/o gas e dopo che quest’ultima:
- non abbia fornito una risposta nel limite di 30 giorni fissato dall’Autorità.
Il reclamo dovrà indicare: • Nome, cognome, indirizzo, CAP, recapiti (tel. – fax e-mail) e Codice fiscale di chi effettua il reclamo (in caso di società, associazione o condominio aggiungere Codice fiscale / Partita IVA ). • Numero codice cliente (indicato in bolletta). • Nome e cognome dell’intestatario dell’utenza. • Indirizzo e Comune in cui è fornito il servizio. • L’oggetto del reclamo, accompagnato da una breve descrizione. • Luogo e data di compilazione.
• La firma. Il suddetto reclamo presentato all’esercente, per esser considerato valido, deve esser stato recapitato ai riferimenti indicati dall’esercente stesso. Il reclamo scritto deve essere inviato dal Cliente o dall’Associazione dei Consumatori a cui egli ha conferito mandato ai recapiti forniti da:
È interesse del cliente stesso presentare il reclamo scritto all’esercente con una modalità che gli consenta di provare la data di ricevimento da parte dell’esercente. L’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas indica: - presentazione agli uffici o sportelli dell’esercente, che è tenuto a rilasciare ricevuta; - invio per posta cartacea mediante raccomandata con avviso di ricevimento; - invio a mezzo telex; - invio via fax con domanda di conferma scritta di ricevimento; - invio mediante telegramma con avviso di ricevimento; - invio mediante posta elettronica con conferma di ricevuta; - invio con ogni altro mezzo idoneo al raggiungimento dello stesso risultato. |
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