ESTATE E INCONVENIENTI SEMPRE IN
AGGUATO: I CONSIGLI DI FEDERCONSUMATORI PER TUTELARSI
Gli italiani che si apprestano a
partire per le vacanze sono sempre meno: quest’anno si attesteranno sul
35%.
L’estate può diventare spesso
teatro di disservizi, tranelli e insidie. Ecco, allora, alcuni consigli
di Federconsumatori da tenere sempre a mente:
Prima di partire:
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Al momento della scelta del
viaggio, se vi rivolgete ad una agenzia, pretendete sempre che vi
siano consegnati i dépliant e gli opuscoli illustrativi: un
obbligo che spetta per legge al venditore del pacchetto o del
servizio turistico. Il Decreto Legislativo 79/2011 (Codice del
Turismo) prevede anche le indicazioni che l’opuscolo deve fornire in
modo chiaro e preciso: il prezzo, i mezzi di trasporto, la
classificazione degli hotel, ecc.;
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Chi compra un pacchetto
turistico tutto compreso deve ricevere copia del contratto
con una descrizione precisa dei servizi che esso prevede;
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Il prezzo globale può
essere modificato, purché almeno 20 giorni prima della partenza,
e soltanto se il contratto ne preveda la possibilità. Se l’aumento
supera il 10% il turista può comunque rinunciare al viaggio,
ottenendo la restituzione di quanto versato, oppure fruire di un
diverso pacchetto con conguaglio della differenza se esso è di minor
valore;
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Qualsiasi modifica
che l’organizzatore dovesse essere costretto ad apportare va
comunicata per iscritto al consumatore che, entro due giorni,
può recedere dal contratto se la modifica è significativa al punto
da rendere non più interessante il pacchetto;
In aereo:
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Chi utilizza l’aereo
deve sapere che, se si rimane a terra per troppe prenotazioni (overbooking),
si ha in ogni caso diritto ad un risarcimento di 250, 400 o 600
euro, a seconda della distanza della destinazione. Inoltre il
passeggero ha diritto a ricevere vitto e alloggio dalla compagnia
per il tempo di attesa prima di ripartire.
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Le stesse forme di
assistenza sono previste per la cancellazione del volo: la
compensazione pecuniaria sopra descritta, non è dovuta se
l‘annullamento dipende da forza maggiore, se è stato comunicato al
passeggero entro determinati termini e qualora sia stato offerto un
adeguato volo alternativo.
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Nei casi di ritardo è dovuta
l’assistenza in aeroporto ed il pernottamento in albergo quando è
previsto l’imbarco su un volo alternativo. Infine, dopo cinque ore
di ritardo vi è la possibilità di scegliere tra la
restituzione del prezzo pieno del biglietto o l’imbarco su un volo
alternativo scelto dal passeggero.
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Qualora si verifichi uno di
questi disservizi, il passeggerò può mandare una raccomandata a/r
al vettore aereo il prima possibile, descrivendo i disagi
subiti, allegando copia degli scontrini attestanti eventuali
maggiori spese sostenute e chiedendo un risarcimento secondo
quanto previsto dalla normativa vigente.
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Per quanto riguarda i danni ai bagagli, il
ritardo nella consegna, o lo
smarrimento, deve essere fatta immediata denuncia all’ufficio
“Lost & Found”. L’invio della raccomandata a/r, nel caso di
distruzione e danneggiamento, deve avvenire entro sette giorni.
Quando invece la consegna è avvenuta in ritardo, tale documento deve
essere spedito entro 21 giorni dalla messa a disposizione del
bagaglio al passeggero.
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Se entro 21 giorni la
valigia non viene riconsegnata, è considerata ufficialmente smarrita
ed è necessario mandare una raccomandata alla Compagnia aerea
indicando l’elenco delle cose contenute, la copia del biglietto
aereo, del talloncino del bagaglio, del PIR e degli scontrini di
eventuali spese effettuate.
Durante la vacanza:
Qualsiasi danno il turista
dovesse subire, il tour operator deve risarcirlo, anche se questo è
stato provocato da uno dei suoi fornitori (per esempio la compagnia
aerea o l’albergatore), eccetto solo i casi di colpa del consumatore o
di cause di forza maggiore;
In albergo:
L’albergatore è obbligato a
ricevere il denaro che il cliente voglia lasciare in cassaforte. Il
titolare dell’albergo risponde dei furti che il cliente subisce,
e senza alcun limite, nel caso in cui i beni o il denaro sottratti gli
siano stati consegnati, o la perdita sia imputabile ad esso od ai suoi
dipendenti.
Il risarcimento non potrà
superare una somma pari a 100 volte il valore della camera se gli
oggetti sottratti o distrutti sono stati lasciati in stanza.
Per avere diritto ad un risarcimento, in caso di disservizi subiti
durante la vacanza, occorre inviare una raccomandata con a/r,
rispettando il termine tassativo di dieci giorni lavorativi dalla data
del rientro, indirizzandola al Tour Operator, organizzatore del viaggio,
e all’agenzia presso cui il viaggio è stato acquistato.
In caso di vacanza rovinata
da inconvenienti o inadempienze, dal 2002, la Corte di Giustizia, con
una sentenza, ha riconosciuto la possibilità del danno dovuto allo
stress ed ai disagi sopportati in un periodo che dovrebbe invece
essere dedicato allo svago ed riconosciuto seppure in forza limitata
anche dall'art. 47 del nuovo codice del turismo.
Lillo Vizzini, presidente reg.le:
“Per qualsiasi informazione e/o per ricevere tempestiva e qualificata
assistenza invito i consumatori a rivolgersi al nostro sportello,
telefonando allo 0916173434. Occorre ricordare, inoltre, che
Federconsumatori, Adiconsum e Movimento Consumatori hanno sottoscritto
protocolli conciliativi con Astoi, l’associazione che raggruppa i
maggiori tour operator italiani, e con Alitalia. La conciliazione
permette di chiudere le controversie con i consumatori in tempi rapidi e
senza costi aggiuntivi”.
Palermo, 12 luglio 2011