COMUNICATO STAMPA

ESTATE E INCONVENIENTI SEMPRE IN AGGUATO: I CONSIGLI DI FEDERCONSUMATORI PER TUTELARSI

 

Gli italiani che si apprestano a partire per le vacanze sono sempre meno: quest’anno si attesteranno sul 35%.

L’estate può diventare spesso teatro di disservizi, tranelli e insidie. Ecco, allora, alcuni consigli di Federconsumatori da tenere sempre a mente:


 

Prima di partire: 

  • Al momento della scelta del viaggio, se vi rivolgete ad una agenzia, pretendete sempre che vi siano consegnati i dépliant e gli opuscoli illustrativi: un obbligo che spetta per legge al venditore del pacchetto o del servizio turistico. Il Decreto Legislativo 79/2011 (Codice del Turismo) prevede anche le indicazioni che l’opuscolo deve fornire in modo chiaro e preciso: il prezzo, i mezzi di trasporto, la classificazione degli hotel, ecc.;

  • Chi compra un pacchetto turistico tutto compreso deve ricevere copia del contratto con una descrizione precisa dei servizi che esso prevede;

  • Il prezzo globale può essere modificato, purché almeno 20 giorni prima della partenza, e soltanto se il contratto ne preveda la possibilità. Se l’aumento supera il 10% il turista può comunque rinunciare al viaggio, ottenendo la restituzione di quanto versato, oppure fruire di un diverso pacchetto con conguaglio della differenza se esso è di minor valore;

  • Qualsiasi modifica che l’organizzatore dovesse essere costretto ad apportare va comunicata per iscritto al consumatore che, entro due giorni, può recedere dal contratto se la modifica è significativa al punto da rendere non più interessante il pacchetto;


 

In aereo:

  • Chi utilizza l’aereo deve sapere che, se si rimane a terra per troppe prenotazioni (overbooking), si ha in ogni caso diritto ad un risarcimento di 250, 400 o 600 euro, a seconda della distanza della destinazione. Inoltre il passeggero ha diritto a ricevere vitto e alloggio dalla compagnia per il tempo di attesa prima di ripartire.

  • Le stesse forme di assistenza sono previste per la cancellazione del volo: la compensazione pecuniaria sopra descritta, non è dovuta se l‘annullamento dipende da forza maggiore, se è stato comunicato al passeggero entro determinati termini e qualora sia stato offerto un adeguato volo alternativo.

  • Nei casi di ritardo è dovuta l’assistenza in aeroporto ed il pernottamento in albergo quando è previsto l’imbarco su un volo alternativo. Infine, dopo cinque ore di ritardo vi è la possibilità di scegliere tra la restituzione del prezzo pieno del biglietto o l’imbarco su un volo alternativo scelto dal passeggero.

  • Qualora si verifichi uno di questi disservizi, il passeggerò può mandare una raccomandata a/r al vettore aereo il prima possibile, descrivendo i disagi subiti, allegando copia degli scontrini attestanti eventuali maggiori spese sostenute e chiedendo un risarcimento secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

  • Per quanto riguarda i danni ai bagagli, il ritardo nella consegna, o lo smarrimento, deve essere fatta immediata denuncia all’ufficio “Lost & Found”. L’invio della raccomandata a/r, nel caso di distruzione e danneggiamento, deve avvenire entro sette giorni. Quando invece la consegna è avvenuta in ritardo, tale documento deve essere spedito entro 21 giorni dalla messa a disposizione del bagaglio al passeggero.

  • Se entro 21 giorni la valigia non viene riconsegnata, è considerata ufficialmente smarrita ed è necessario mandare una raccomandata alla Compagnia aerea indicando l’elenco delle cose contenute, la copia del biglietto aereo, del talloncino del bagaglio, del PIR e degli scontrini di eventuali spese effettuate.


 

Durante la vacanza:

Qualsiasi danno il turista dovesse subire, il tour operator deve risarcirlo, anche se questo è stato provocato da uno dei suoi fornitori (per esempio la compagnia aerea o l’albergatore), eccetto solo i casi di colpa del consumatore o di cause di forza maggiore;


 

In albergo:

L’albergatore è obbligato a ricevere il denaro che il cliente voglia lasciare in cassaforte. Il titolare dell’albergo risponde dei furti che il cliente subisce, e senza alcun limite, nel caso in cui i beni o il denaro sottratti gli siano stati consegnati, o la perdita sia imputabile ad esso od ai suoi dipendenti.

Il risarcimento non potrà superare una somma pari a 100 volte il valore della camera se gli oggetti sottratti o distrutti sono stati lasciati in stanza.


Per avere diritto ad un risarcimento, in caso di disservizi subiti durante la vacanza, occorre inviare una raccomandata con a/r, rispettando il termine tassativo di dieci giorni lavorativi dalla data del rientro, indirizzandola al Tour Operator, organizzatore del viaggio, e all’agenzia presso cui il viaggio è stato acquistato.

In caso di vacanza rovinata da inconvenienti o inadempienze, dal 2002, la Corte di Giustizia, con una sentenza, ha riconosciuto la possibilità del danno dovuto allo stress ed ai disagi sopportati in un periodo che dovrebbe invece essere dedicato allo svago ed riconosciuto seppure in forza limitata anche dall'art. 47 del nuovo codice del turismo.

Lillo Vizzini, presidente reg.le: “Per qualsiasi informazione e/o per ricevere tempestiva e qualificata assistenza invito i consumatori a rivolgersi al nostro sportello, telefonando allo 0916173434. Occorre ricordare, inoltre, che Federconsumatori, Adiconsum e Movimento Consumatori hanno sottoscritto protocolli conciliativi con Astoi, l’associazione che raggruppa i maggiori tour operator italiani, e con Alitalia. La conciliazione permette di chiudere le controversie con i consumatori in tempi rapidi e senza costi aggiuntivi”.


Palermo, 12 luglio 2011

 
 
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