COMUNICATO STAMPA

LTS, un caso dimenticato che riemerge in “forza” di una scrittura aleatoria. Federconsumatori pronta a tutelare gli ex clienti LTS


 

Da circa tre anni due società di recupero, in ragione di una aleatoria cessione di crediti, asseritamente vantati dalla ex compagnia telefonica siciliana LTS, con sede in Palermo, hanno pretestuosamente evocato in giudizio, con centinaia di citazioni, incolpevoli cittadini.

Si tratta in verità di azioni tanto infondate quanto temerarie, atteso che i crediti si fonderebbero, nella maggior parte dei casi, su fatture non solo illegittimamente emesse, in quanto si è trattato di servizi mai resi e/o interrotti (si ricordi sul punto il black out delle linee LTS operato della Telecom), ma al contempo trattasi di crediti già prescritti ai sensi dell’art 2948 c.c..

Senza dimenticare che è onere delle attrici provare i fatti posti  fondamento della domanda, e dunque, fra le altre, l’avere inviato a suo tempo le fatture per la prima volta reclamate in citazione.

A ciò si aggiunga l’incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Agrigento, peraltro rilevabile d’ufficio, allorquando le società attrici hanno avuto l’ardita idea di non citare i convenuti nel luogo di residenza degli stessi consumatori, come prevede la normativa speciale del codice del consumo.

Al riguardo, è opportuno rilevare che anche laddove non si trattasse di consumatore (es: utenze sottoscritte da ditte e/o attività commerciali), la competenza territoriale ricadrebbe in ogni caso sul luogo dove aveva la sede la LTS, ovvero Palermo.

Si tratta certamente di questioni non trascurabili in sede giudiziarie, anche alla luce dei principi ispiratori del codice di procedura civile laddove, fra le altre, al comma 3° dell’art. 96 c.p.c., in tema di “lite temeraria”, viene espressamente configurata una ipotesi di responsabilità aggravata.

Infatti, la norma prevede che il giudice possa, anche d’ufficio, condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.
Ma vi è di più. Nel complesso della normativa vigente, è bene evidenziare i meccanismi sanzionatori sia procedurali che deontologici rivolti a rafforzare la funzione deterrente, finalizzate ad evitare l’instaurazione di giudizi pretestuosi e temerari.

In questo contesto, la Federconsumatori condanna con fermezza l’azione intrapresa dalle due società, con la chiara intenzione di fare cassa a spese di incolpevoli cittadini: non dimentichiamo, infatti, che il consumatore non ha l’obbligo di conservare le bollette delle utenze pagate oltre cinque anni dalla loro scadenza.

Lillo Vizzini, presidente reg.le: “Le innumerevoli richieste di consulenze legali rendono necessario avviare da subito una campagna a difesa degli ex clienti LTS, mettendo a disposizione lo sportello  della sede di  Palermo, al fine di concordare la strategia processuale adeguata ai singoli casi che verranno rappresentati. Chiamare lo 0916173434 per fissare un appuntamento”.

 

Palermo, 8 dicembre 2011

 
 
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